Art. 35

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 17 mag 2006
Designazione delle autorità competenti 1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per le funzioni di cui alla presente direttiva e ne informano la Commissione. 2.   Le autorità competenti sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi.
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Designazione delle autorità competenti (Art. 35 Direttiva (UE) 2006/43) — Testo vigente | Portale Normativo