Art. 8

Condizioni di immagazzinamento dei dati conservati

In vigore dal 15 mar 2006
Condizioni di immagazzinamento dei dati conservati Gli Stati membri provvedono affinché i dati di cui all' siano conservati conformemente alla presente direttiva in modo che i dati conservati e ogni altra informazione necessaria ad essi collegata possano essere trasmessi immediatamente alle autorità competenti su loro richiesta.
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Condizioni di immagazzinamento dei dati conservati (Art. 8 Direttiva (UE) 2006/24) — Testo vigente | Portale Normativo