Art. 10
Statistiche
In vigore dal 15 mar 2006
Statistiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite annualmente alla Commissione statistiche sulla conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione. Tali statistiche riguardano:
—
i casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile,
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il tempo trascorso fra la data in cui le informazioni sono state conservate e la data in cui le autorità competenti ne hanno richiesto la trasmissione,
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i casi in cui non è stato possibile soddisfare le richieste di dati.
2. Tali statistiche non contengono dati personali.
Storico versioni
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