Art. 10

Statistiche

In vigore dal 15 mar 2006
Statistiche 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite annualmente alla Commissione statistiche sulla conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione. Tali statistiche riguardano: — i casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile, — il tempo trascorso fra la data in cui le informazioni sono state conservate e la data in cui le autorità competenti ne hanno richiesto la trasmissione, — i casi in cui non è stato possibile soddisfare le richieste di dati. 2.   Tali statistiche non contengono dati personali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:24:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo