Art. 7
Protezione e sicurezza dei dati
In vigore dal 15 mar 2006
Protezione e sicurezza dei dati
Fatte salve le disposizioni adottate in conformità della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/58/CE, ogni Stato membro provvede a che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione rispettino, come minimo, i seguenti principi di sicurezza dei dati per quanto concerne i dati conservati in conformità della presente direttiva:
a)
i dati conservati sono della stessa qualità e sono soggetti alla stessa sicurezza e tutela dei dati in rete;
b)
i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a tutelarli da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti;
c)
i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a garantire che gli stessi possono essere consultati soltanto da persone appositamente autorizzate;
e
d)
i dati vengono distrutti alla fine del periodo di conservazione, fatta eccezione per quelli consultati e conservati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:24:oj#art-7