Art. 7 · Protezione e sicurezza dei dati

Art. 7

Protezione e sicurezza dei dati

In vigore dal 15 mar 2006
Protezione e sicurezza dei dati Fatte salve le disposizioni adottate in conformità della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/58/CE, ogni Stato membro provvede a che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione rispettino, come minimo, i seguenti principi di sicurezza dei dati per quanto concerne i dati conservati in conformità della presente direttiva: a) i dati conservati sono della stessa qualità e sono soggetti alla stessa sicurezza e tutela dei dati in rete; b) i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a tutelarli da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti; c) i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a garantire che gli stessi possono essere consultati soltanto da persone appositamente autorizzate; e d) i dati vengono distrutti alla fine del periodo di conservazione, fatta eccezione per quelli consultati e conservati.
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