Art. 4

Esami di laboratorio richiesti per i donatori

In vigore dal 8 feb 2006
Esami di laboratorio richiesti per i donatori 1.   Le autorità competenti si assicurano che: a) i donatori di tessuti e di cellule, eccettuati i donatori di cellule riproduttive, siano sottoposti ai test biologici di cui all’allegato II, punto 1; b) i test di cui alla lettera a) siano effettuati in conformità delle prescrizioni generali stabilite nell’allegato II, punto 2. 2.   Le autorità competenti si assicurano che: a) i donatori di cellule riproduttive siano sottoposti ai test biologici di cui all’allegato III, punti 1, 2 e 3; b) i test di cui alla precedente lettera a) siano effettuati in conformità delle prescrizioni generali stabilite nell’allegato III, punto 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:17:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo