Art. 5

Procedure relative alla donazione e all’approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e ricevimento presso l’istituto dei tessuti

In vigore dal 8 feb 2006
Procedure relative alla donazione e all’approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e ricevimento presso l’istituto dei tessuti Le autorità competenti si assicurano che le procedure relative alla donazione e all’approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e il ricevimento degli stessi presso l’istituto dei tessuti siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV.
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