Art. 8

Attuazione

In vigore dal 18 gen 2006
Attuazione 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 febbraio 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione il testo delle disposizioni normative interne adottate nella materia cui si applica la presente direttiva entro il 1o dicembre 2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:89:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Attuazione (Art. 8 Direttiva (UE) 2005/89) — Testo vigente | Portale Normativo