Art. 7

Resoconti

In vigore dal 18 gen 2006
Resoconti 1.   Gli Stati membri garantiscono che la relazione di cui all’ della direttiva 2003/54/CE illustri l’adeguamento generale della rete a fronte della domanda di energia elettrica esistente e prevista, e in particolare: a) la sicurezza operativa della rete; b) l’equilibrio previsto tra approvvigionamento e domanda per il prossimo quinquennio; c) le prospettive relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il periodo tra 5 e 15 anni dalla data della relazione; e d) le intenzioni di investimento, per i prossimi cinque anni civili od oltre, dei gestori dei sistemi di trasmissione e di eventuali altre parti di cui siano a conoscenza per la fornitura di capacità di interconnessione transfrontaliera. 2.   Gli Stati membri o le autorità competenti elaborano la relazione in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione. Questi ultimi, se del caso, si consultano con i gestori dei sistemi di trasmissione vicini. 3.   La parte della relazione che si riferisce alle intenzioni di investimento nelle interconnessioni, di cui al paragrafo 1, lettera d), tiene conto dei seguenti aspetti: a) i principi di gestione della congestione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1228/2003; b) le linee di trasmissione esistenti e previste; c) i modelli di generazione, approvvigionamento, scambi transfrontalieri e consumo attesi, tenuto conto delle misure di gestione della domanda; e d) gli obiettivi regionali, nazionali ed europei in materia di sviluppo sostenibile, compresi i progetti di interesse prioritario europeo contemplati dall’allegato I della decisione n. 1229/2003/CE. Gli Stati membri garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione forniscano informazioni circa le loro intenzioni di investimento o di eventuali altre parti di cui siano a conoscenza per la fornitura di capacità di interconnessione transfrontaliera. Gli Stati membri possono altresì chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di fornire informazioni sugli investimenti attinenti alla costruzione di linee interne che incidono materialmente sulla predisposizione di interconnessione transfrontaliera. 4.   Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che ai gestori dei sistemi di trasmissione e/o alle autorità competenti vengano forniti i mezzi necessari in termini di accesso ai dati pertinenti, ove ciò sia rilevante ai fini dello sviluppo di questo compito. Viene garantita la non divulgazione delle informazioni riservate. 5.   Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), ricevute dalle autorità competenti, la Commissione riferisce agli Stati membri, alle autorità competenti e al gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità, istituito con decisione 2003/796/CE della Commissione (8), sugli investimenti progettati e sul loro contributo agli obiettivi di cui all’, paragrafo 1. Questa relazione può essere unita a quella di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/54/CE e viene pubblicata.
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Resoconti (Art. 7 Direttiva (UE) 2005/89) — Testo vigente | Portale Normativo