Art. 6
Investimenti nelle reti
In vigore dal 18 gen 2006
Investimenti nelle reti
1. Gli Stati membri stabiliscono un quadro regolamentare destinato a:
a)
fornire segnali favorevoli agli investimenti affinché sia i gestori dei sistemi di trasmissione che i gestori dei sistemi di distribuzione possano sviluppare le loro reti al fine di soddisfare la domanda prevedibile del mercato;
e
b)
agevolare la manutenzione e, se del caso, il rinnovo delle loro reti.
2. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1228/2003, gli Stati membri possono altresì autorizzare investimenti commerciali nelle interconnessioni.
Gli Stati membri garantiscono che le decisioni in merito agli investimenti nelle interconnessioni siano prese in stretta cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.
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