Art. 39

Misure da applicare

In vigore dal 20 dic 2005
Misure da applicare 1.   In presenza di un focolaio di LPAI, l'autorità competente garantisce che le misure previste all', paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g) e h), all', paragrafo 3 e ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo vengano applicate sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto almeno dei criteri stabiliti nell'allegato V. 2.   L'autorità competente garantisce che venga praticato, sotto controllo ufficiale, il depopolamento di tutto il pollame presente nell'azienda e di tutti gli altri volatili in cattività delle specie nelle quali sia stata confermata l'LPAI, così da impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Il depopolamento può essere esteso ad altri volatili in cattività dell'azienda in base alla valutazione del rischio di ulteriore diffusione dell'influenza aviaria posto da tali volatili e può essere esteso ad altre aziende che possono essere considerate aziende a contatto sulla base dell'indagine epidemiologica. Prima del depopolamento non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione dell'autorità competente. 3.   Ai fini del paragrafo 2 il depopolamento viene condotto conformemente alla direttiva 93/119/CE e l'autorità competente decide che il pollame o gli altri volatili in cattività vengano: a) abbattuti quanto prima oppure b) macellati in un macello designato conformemente alle condizioni stabilite al paragrafo 4. Allorché il depopolamento avviene mediante macellazione in un macello designato, il pollame è sottoposto ad ulteriore sorveglianza e ad esami. Il pollame non può essere trasferito dall'azienda al macello designato finché l'autorità competente, tenendo conto in particolare delle indagini e degli esami di laboratorio volti a determinare la portata di un'eventuale escrezione del virus da parte del pollame effettuati conformemente al manuale diagnostico, nonché della valutazione del rischio, accerta che il rischio di un'ulteriore diffusione dell'LPAI è minimo. 4.   La macellazione in un macello designato conformemente al paragrafo 3 può aver luogo unicamente a condizione che: a) il pollame sia inviato direttamente dall'azienda al macello designato; b) ogni spedizione sia sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda sospetta di infezione o sotto la sua sorveglianza; c) ogni spedizione resti sigillata per tutta la durata del trasporto fino al macello designato; d) siano osservate ulteriori misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente; e) l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame; f) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'; e g) i sottoprodotti di tale pollame al macello siano distrutti. 5.   L'autorità competente garantisce che vengano distrutte sotto controllo ufficiale: a) le carcasse; e b) le uova da cova presenti nell'azienda. 6.   L'autorità competente garantisce l'adozione delle misure di seguito elencate: a) le uova da cova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LPAI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui alla presente direttiva vengono — ogniqualvolta possibile — rintracciate e la loro schiusa avviene sotto sorveglianza ufficiale; b) i pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LPAI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui alla presente direttiva vengono — ogniqualvolta possibile — sottoposti a sorveglianza ufficiale e vengono condotti accertamenti conformemente al manuale diagnostico; c) le uova presenti nell'azienda e quelle successivamente prodotte nell'azienda prima del depopolamento previsto dal paragrafo 2 sono trasportate a condizione che sia ridotto al minimo il rischio di diffusione dell'LPAI: i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato») purché siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente; ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure iii) per la distruzione; d) materiali o sostanze potenzialmente contaminati sono trattati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale oppure distrutti; e) il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o più procedure di cui all'; f) successivamente al depopolamento, gli edifici utilizzati per ospitare il pollame e gli altri volatili in cattività, le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli impiegati per trasportare le carcasse, il mangime, il concime, i liquami e le lettiere o qualsivoglia materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono quanto prima sottoposti a una o più procedure di cui all'; g) non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; h) in presenza di un focolaio primario di LPAI, l'isolato virale è sottoposto agli esami di laboratorio di cui al manuale diagnostico ai fini dell'identificazione del sottotipo virale. L'isolato virale viene inviato quanto prima al laboratorio comunitario di riferimento di cui all', paragrafo 1. 7.   Gli Stati membri che applicano le misure di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 le comunicano immediatamente alla Commissione.
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