Art. 61
Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti
In vigore dal 16 nov 2005
Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti
1. Si ritengono autorizzate a norma dell' le imprese di riassicurazione soggette alla presente direttiva, che siano state autorizzate o abilitate, prima del 10 dicembre 2005, all'esercizio dell'attività riassicurativa conformemente alle disposizioni dello Stato membro nel quale hanno loro sede.
Esse sono, tuttavia, obbligate a conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti l'esercizio dell'attività riassicurativa e ai requisiti di cui all', lettere a), c) e d), agli e agli articoli da 32 a 41, a decorrere dal 10 dicembre 2007.
2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di riassicurazione di cui al paragrafo 1, che al 10 dicembre 2005 non ottemperino all', lettera a), agli e agli articoli da 32 a 40, un termine fino al 10 dicembre 2008 per conformarsi a tali disposizioni.
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