Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 set 2005
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«marittimo»: la persona che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato rilasciato da uno Stato membro che siano almeno conformi ai requisiti riportati nell'allegato I della direttiva 2001/25/CE;
b)
«certificato», un documento valido ai sensi dell' della direttiva 2001/25/CE;
c)
«certificato adeguato»: il certificato, ai sensi dell', punto 27, della direttiva 2001/25/CE;
d)
«convalida»: il documento valido emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell', paragrafi 2 e 6, della direttiva 2001/25/CE;
e)
«riconoscimento»: l'accettazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro ospitante del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro;
f)
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati);
g)
«convenzione STCW»: la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione aggiornata;
h)
«codice STCW»: il codice sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;
i)
«Agenzia»: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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