Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 7 set 2005
Ambito di applicazione La presente direttiva si applica ai marittimi che sono: a) cittadini degli Stati membri; b) cittadini di paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro.
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Ambito di applicazione (Art. 1 Direttiva (UE) 2005/45) — Testo vigente | Portale Normativo