Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 set 2005
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «marittimo»: la persona che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato rilasciato da uno Stato membro che siano almeno conformi ai requisiti riportati nell'allegato I della direttiva 2001/25/CE; b) «certificato», un documento valido ai sensi dell' della direttiva 2001/25/CE; c) «certificato adeguato»: il certificato, ai sensi dell', punto 27, della direttiva 2001/25/CE; d) «convalida»: il documento valido emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell', paragrafi 2 e 6, della direttiva 2001/25/CE; e) «riconoscimento»: l'accettazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro ospitante del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro; f) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati); g) «convenzione STCW»: la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione aggiornata; h) «codice STCW»: il codice sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata; i) «Agenzia»: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002.
Storico versioni

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