Art. 12

Recepimento

In vigore dal 7 set 2005
Recepimento 1.   Gli Stati membri sul cui territorio si trovano vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell', mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti dell' entro trenta mesi dall'entrata in vigore dei pertinenti orientamenti tecnici e specifiche tecniche di cui all'. Gli orientamenti tecnici e le specifiche tecniche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, prorogare il termine previsto al paragrafo 2 per soddisfare uno o più requisiti di cui all' relativamente alle vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell' ma sono caratterizzate da scarsa intensità di traffico, o relativamente a vie navigabili interne per le quali i costi sostenuti a tal fine sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici. Questo termine può essere prorogato con semplice decisione della Commissione; la proroga può essere rinnovata. Lo Stato membro giustifica la propria richiesta di proroga basandosi sui criteri dell'intensità del traffico e delle particolari condizioni economiche della via navigabile in questione. Finché la Commissione non abbia preso la sua decisione, lo Stato membro che ha richiesto una proroga può continuare le proprie attività come se la proroga fosse stata concessa. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. 5.   Laddove necessario, gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva. 6.   La Commissione controlla l'istituzione dei RIS nella Comunità e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 20 ottobre 2008.
Storico versioni

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