Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 7 set 2005
Campo di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai fini dell'introduzione e del funzionamento dei RIS in tutte le vie navigabili interne degli Stati membri, di classe IV e superiore, collegate mediante una via navigabile di classe IV o superiore ad una via navigabile di classe IV o superiore di un altro Stato membro, nonché nei porti su tali vie navigabili di cui alla decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III (7). Ai fini della presente direttiva si applica la classificazione delle vie navigabili interne europee stabilita dalla risoluzione n. 30 dell'UNECE del 12 novembre 1992. 2.   Uno Stato membro può applicare le disposizioni della presente direttiva alle vie navigabili interne e ai porti interni non menzionati al paragrafo 1.
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