Art. 4

Istituzione dei RIS

In vigore dal 7 set 2005
Istituzione dei RIS 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per introdurre RIS nelle vie navigabili interne che rientrano nell'ambito di applicazione dell'. 2.   Gli Stati membri sviluppano i RIS in modo tale che l'applicazione RIS sia efficace, espandibile e interoperabile così da poter interagire con altre applicazioni RIS e, laddove possibile, con i sistemi d'informazione di altri modi di trasporto. L'applicazione RIS funge inoltre da interfaccia con i sistemi di gestione dei trasporti e con attività commerciali. 3.   Per istituire i RIS, gli Stati membri: a) forniscono agli utenti RIS tutti i dati pertinenti riguardanti la navigazione e la pianificazione del viaggio sulle vie navigabili interne. I dati sono forniti almeno in un formato elettronico accessibile; b) provvedono affinché gli utenti RIS dispongano, oltre ai dati di cui alla lettera a), di carte nautiche elettroniche adeguate alla navigazione di tutte le proprie vie navigabili interne di classe Va e superiore, conformemente alla classificazione delle vie navigabili interne europee; c) autorizzano le autorità competenti, laddove la normativa nazionale o internazionale esiga un sistema di segnalazione, a ricevere segnalazioni elettroniche dei dati richiesti alle navi. Nel caso di trasporti transfrontalieri, le suddette informazioni sono trasmesse alle autorità competenti del paese confinante. Tale trasmissione deve essere completata prima dell'arrivo della nave alla frontiera; d) provvedono affinché gli avvisi ai comandanti, comprese le informazioni sul livello dell'acqua (o il pescaggio massimo consentito) e le condizioni di gelo sulle vie navigabili interne, siano trasmessi sotto forma di messaggi normalizzati, codificati e scaricabili. Ogni messaggio normalizzato contiene almeno le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Gli avvisi ai comandanti sono forniti almeno in un formato elettronico accessibile. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di cui al presente paragrafo conformemente alle specifiche definite agli allegati I e II. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri istituiscono centri RIS in funzione delle esigenze regionali. 5.   Per l'utilizzazione di sistemi automatici di identificazione (SAI) si applica l'accordo regionale sui servizi radiotelefonici per la navigazione interna concluso a Basilea il 6 aprile 2000 nel quadro dei regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). 6.   Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno in cooperazione con la Comunità, i comandanti, gli operatori, gli agenti o i proprietari delle navi che percorrono le proprie vie navigabili nazionali e gli spedizionieri o i proprietari del carico trasportato a bordo di tali navi a ricorrere pienamente ai servizi messi a disposizione a norma della presente direttiva. 7.   La Commissione adotta le misure adeguate a verificare l'interoperabilità, l'affidabilità e la sicurezza dei RIS.
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