Art. 57
Punti di contatto
In vigore dal 7 set 2005
Punti di contatto
Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, un punto di contatto che ha i seguenti compiti:
a)
fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche;
b)
assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.
Su richiesta della Commissione, i punti di contatto informano quest'ultima del risultato dei casi trattati ai sensi della lettera b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:36:oj#art-57