Art. 55
Affiliazione a un regime assicurativo
In vigore dal 7 set 2005
Affiliazione a un regime assicurativo
Fatti salvi l', paragrafo 1, e l', primo comma, lettera b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere affiliati ad un regime di assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali di medico e di dentista acquisite in un altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:36:oj#art-55