Art. 59

Consultazione

In vigore dal 7 set 2005
Consultazione La Commissione assicura che vengano adeguatamente consultati esperti dei gruppi professionali interessati, in particolare nel contesto del lavoro del comitato di cui all', e fornisce una relazione motivata a questo comitato in merito a dette consultazioni.
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Consultazione (Art. 59 Direttiva (UE) 2005/36) — Testo vigente | Portale Normativo