Art. 12
Misure di esecuzione
In vigore dal 9 mar 2005
Misure di esecuzione
1. Le misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui agli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa, non devono modificare le disposizioni essenziali delle direttive.
2. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Ove le condizioni fissate in base al trattato relative all'esercizio dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione vengano modificate, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se del caso, propone modifiche. Tale riesame viene effettuato, in ogni caso, al più tardi entro il 31 dicembre 2007.
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