Art. 2

In vigore dal 14 ott 2004
1.   Dal 1o gennaio 2006, per veicoli, componenti o singole unità tecniche che soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi di compatibilità elettromagnetica: a) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; oppure b) vietarne l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione. 2.   Dal 1o luglio 2006, per tipo di veicoli, componenti o singole unità tecniche che non soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica: a) non rilasceranno più l’omologazione CE; e b) possono rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale. 3.   Dal 1o gennaio 2009, se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica: a) non considereranno più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi di tale direttiva; b) possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi. 4.   A partire dal 1o gennaio 2009, le disposizioni di cui agli allegati da I a X della direttiva 71/145/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva, relative alla compatibilità elettromagnetica, si applicano alle componenti o alle singole unità tecniche ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
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