Art. 2
In vigore dal 14 ott 2004
1. Dal 1o gennaio 2006, per veicoli, componenti o singole unità tecniche che soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi di compatibilità elettromagnetica:
a)
rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; oppure
b)
vietarne l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.
2. Dal 1o luglio 2006, per tipo di veicoli, componenti o singole unità tecniche che non soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:
a)
non rilasceranno più l’omologazione CE; e
b)
possono rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale.
3. Dal 1o gennaio 2009, se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a X della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi di compatibilità elettromagnetica:
a)
non considereranno più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi di tale direttiva;
b)
possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi.
4. A partire dal 1o gennaio 2009, le disposizioni di cui agli allegati da I a X della direttiva 71/145/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva, relative alla compatibilità elettromagnetica, si applicano alle componenti o alle singole unità tecniche ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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