Art. 3

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 14 ott 2004
1. L’allegato I è modificato come segue: a) al punto 0.5 viene aggiunta la seguente riga: «Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante autorizzato:» b) viene inserito il seguente punto: «12.7. Eventuale tabella indicante l’installazione e l’impiego di trasmettitori di radiofrequenze sul veicolo (cfr. allegato I, 3.1.8): Banda di frequenza [Hz] potenza max. di uscita [W] Pos. dell’antenna sul veicolo, condizioni specifiche per l’installazione e/o l’impiego Alla domanda di omologazione vanno, eventualmente, allegati i seguenti documenti: Appendice 1 Un elenco con marca/e e tipo/i di tutte le componenti elettriche/elettroniche interessate dalla presente direttiva (cfr. punti 2.1.9 e 2.1.10), in precedenza non elencate. Appendice 2 Uno schema o un disegno della disposizione generale delle componenti elettriche e/o elettroniche (interessate dalla presente direttiva) e del cablaggio complessivo. Appendice 3 Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo: Tipo di carrozzeria: Guida a destra o a sinistra: Interasse: Appendice 4 Il o i verbali di prova presentati dal costruttore o dai laboratori autorizzati/accreditati ai fini della compilazione della scheda di omologazione.» 2. Nell’allegato III, sezione A, al punto 0.5 viene aggiunta la linea che segue: «Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante autorizzato:».
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La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue: (Art. 3 Direttiva (UE) 2004/104) — Testo vigente | Portale Normativo