Art. 4

In vigore dal 7 ott 2004
Gli Stati membri assicurano che i controlli sui prodotti in questione svolti sul luogo di ispezione riconosciuto soddisfino almeno le condizioni minime stabilite ai punti 1 e 2 e al punto 3, lettera a), dell’allegato della direttiva 98/92/CE della Commissione, oppure ulteriori requisiti che gli Stati membri possono imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall’esigenza di consentire ispezioni efficaci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:103:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Direttiva (UE) 2004/103 — Testo vigente | Portale Normativo