Art. 1

In vigore dal 7 ott 2004
1.   La presente direttiva si applica ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi, elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE (denominati in appresso «prodotti in questione»). Nei casi e nelle circostanze definiti dalla presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire che le ispezioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), della direttiva 2000/29/CE sui prodotti in questione possono essere svolte in un luogo diverso. Nel caso del transito di merci non comunitarie di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE, l'ispezione può svolgersi presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, o in qualsiasi luogo vicino, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. Nei casi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, l'ispezione può svolgersi sul luogo di destinazione, ad esempio nel sito di produzione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti: a) gli organismi ufficiali del punto di entrata e quelli di destinazione decidono, se del caso mediante accordi tra gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che i controlli di identità e fitosanitari (denominati in appresso «controlli») potrebbero essere svolti in modo più accurato in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e b) l’importatore o altro responsabile dei luoghi o delle sedi in cui si svolgeranno i controlli (denominato in appresso «richiedente») ha ottenuto l’autorizzazione, in esito alla procedura di cui all’, paragrafo 2, affinché i controlli su una spedizione costituita dai prodotti in questione siano svolti presso un «luogo di ispezione riconosciuto» che può essere — in caso di transito di merci non comunitarie di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2000/29/CE, — la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, oppure — un luogo vicino a tale sede, scelto o riconosciuto dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, oppure — nei casi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, — un luogo di destinazione riconosciuto dall’organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili della zona in cui è situato il luogo di destinazione, e c) sono forniti le garanzie specifiche e i documenti richiesti per il trasporto di una spedizione costituita dai prodotti in questione (denominata in appresso «spedizione») verso il luogo di ispezione riconosciuto, nonché, se del caso, sono soddisfatte condizioni minime relative all'immagazzinamento di tali prodotti nei luoghi di ispezione in questione. 3.   Le garanzie specifiche, i documenti e le condizioni minime di cui al paragrafo 2, lettera c), sono: a) l'imballaggio della spedizione o il mezzo di trasporto utilizzato per tale spedizione sono chiusi o sigillati in modo tale che i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto e sono tali da non modificare l'identità dei prodotti. In casi debitamente motivati i competenti organismi ufficiali degli Stati membri possono ammettere spedizioni che non sono chiuse o sigillate, purché i prodotti in questione non possano provocare infestazione o infezione durante il loro trasporto verso il luogo di ispezione riconosciuto; b) la spedizione è inviata al luogo di ispezione riconosciuto. Non sono consentite variazioni del luogo di ispezione, tranne a seguito di autorizzazione da parte dei competenti organismi ufficiali del punto di entrata e della destinazione richiesta, nonché delle autorità doganali responsabili della zona in cui è situato il luogo di ispezione richiesto; c) fatti salvi i certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, la spedizione è scortata da un «documento fitosanitario di circolazione» contenente le informazioni richieste conformemente al modello che figura all'allegato della presente direttiva; il documento è compilato a macchina o a mano in stampatello leggibile oppure elettronicamente, d’intesa con i competenti organismi ufficiali del punto di entrata e di destinazione, ed è redatto in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità; d) le pertinenti voci del documento di cui al paragrafo 3, lettera c), sono compilate e firmate dall’importatore della spedizione sotto la supervisione del competente organismo ufficiale del punto di entrata; e) nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, l’immagazzinamento della spedizione nel luogo di ispezione riconosciuto è tale da separare la spedizione sia dalle merci comunitarie sia dalle spedizioni infestate o sospettate di infestazione da organismi nocivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:103:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo