Art. 4
In vigore dal 7 ott 2004
Gli Stati membri assicurano che i controlli sui prodotti in questione svolti sul luogo di ispezione riconosciuto soddisfino almeno le condizioni minime stabilite ai punti 1 e 2 e al punto 3, lettera a), dell’allegato della direttiva 98/92/CE della Commissione, oppure ulteriori requisiti che gli Stati membri possono imporre in modo non discriminatorio e giustificati dall’esigenza di consentire ispezioni efficaci.
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