Art. 4

In vigore dal 30 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatta a Bruxelles, il 30 settembre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione (1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/96/CE della Commissione (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 51). (2)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003. (4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. ALLEGATO L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue: Nella seconda colonna del punto 44, intitolata «Etere di difenile, derivato pentabromato C12H5Br5O», si aggiunge un nuovo paragrafo 3: «3.   A titolo di deroga, fino al 31 marzo 2006, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di evacuazione d’emergenza dei mezzi aerei.»
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