Art. 4
In vigore dal 30 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatta a Bruxelles, il 30 settembre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/96/CE della Commissione (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 51).
(2) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(4) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.
ALLEGATO
L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:
Nella seconda colonna del punto 44, intitolata «Etere di difenile, derivato pentabromato C12H5Br5O», si aggiunge un nuovo paragrafo 3:
«3. A titolo di deroga, fino al 31 marzo 2006, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di evacuazione d’emergenza dei mezzi aerei.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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