Art. 2
In vigore dal 30 set 2004
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1o gennaio 2005, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2005 al più tardi.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni in questione, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da detto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Storico versioni
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