Art. 8

Protezione all'interno del paese d'origine

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese. 2.   Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda. 3.   Il paragrafo 1 si può applicare nonostante ostacoli tecnici al ritorno al paese d'origine. CAPO III REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO RIFUGIATO
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Protezione all'interno del paese d'origine (Art. 8 Direttiva (UE) 2004/83) — Testo vigente | Portale Normativo