Art. 3

Disposizioni più favorevoli

In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva. CAPO II VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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Disposizioni più favorevoli (Art. 3 Direttiva (UE) 2004/83) — Testo vigente | Portale Normativo