Art. 3
Disposizioni più favorevoli
In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.
CAPO II
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Storico versioni
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