Art. 9
Atti di persecuzione
In vigore dal 29 apr 2004
1. Gli atti di persecuzione ai sensi dell'A della convenzione di Ginevra devono:
a)
essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell', paragrafo 2, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure
b)
costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
a)
atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b)
provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c)
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d)
rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e)
azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all', paragrafo 2;
f)
atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.
3. In conformità dell', lettera c), i motivi di cui all' devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1.
Storico versioni
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