Art. 82

Abrogazioni

In vigore dal 31 mar 2004
La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell', e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all', fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all'allegato XI. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XII.
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Abrogazioni (Art. 82 Direttiva (UE) 2004/18) — Testo vigente | Portale Normativo