Art. 78

Revisione delle soglie

In vigore dal 31 mar 2004
1.   La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all', primo comma, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e procede, se necessario, alla loro revisione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo. 2.   In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2: a) le soglie previste all', primo comma, lettera a), all' e all', paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori, b) le soglie previste all', primo comma, lettera b), e all', paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato IV, c) le soglie previste all', paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV. 3.   Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. 4.   Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
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Revisione delle soglie (Art. 78 Direttiva (UE) 2004/18) — Testo vigente | Portale Normativo