Art. 79
Modificazioni
In vigore dal 31 mar 2004
1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, quanto segue:
a)
le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all', paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3;
b)
le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli , nonché dei prospetti statistici di cui all', paragrafo 4, quarto comma, e agli ;
c)
le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
d)
gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;
e)
gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all'Accordo;
f)
i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;
g)
i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento,nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;
h)
le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo;
i)
le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronico di cui alle lettere a), f) e g) dell'allegato X.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2004:18:oj#art-79-162