Art. 61

Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario

In vigore dal 31 mar 2004
La presente direttiva non si applica ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera descritta, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera: — qualora i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure — qualora i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. Tuttavia l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione. CAPO II Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
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Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario (Art. 61 Direttiva (UE) 2004/18) — Testo vigente | Portale Normativo