Art. 66

Disposizioni generali

In vigore dal 31 mar 2004
1.   Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso. 2.   L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata: a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l'appalto-concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
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Disposizioni generali (Art. 66 Direttiva (UE) 2004/18) — Testo vigente | Portale Normativo