Art. 66
Disposizioni generali
In vigore dal 31 mar 2004
1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.
2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a)
al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b)
per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l'appalto-concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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