Art. 57
Esclusioni dal campo di applicazione
In vigore dal 31 mar 2004
Il presente titolo non si applica alle concessioni di lavori pubblici:
a)
che sono rilasciate nelle circostanze previste, relativamente agli appalti pubblici di lavori, agli della presente direttiva;
b)
che sono rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2004/17/CE, quando sono rilasciate per l'esercizio di tali attività.
Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi alle concessioni di lavori pubblici rilasciate da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui all' della direttiva 2004/17/CE e rilasciate per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all', secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.
Storico versioni
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