Art. 18
Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo
In vigore dal 31 mar 2004
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Sezione 4
Regime particolare
Storico versioni
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