Art. 19

Appalti riservati

In vigore dal 31 mar 2004
Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione. CAPO III Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi
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Appalti riservati (Art. 19 Direttiva (UE) 2004/18) — Testo vigente | Portale Normativo