Art. 13
Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni
In vigore dal 31 mar 2004
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.
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