Art. 11

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

In vigore dal 31 mar 2004
1.   Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all', paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata. Sezione 3 Appalti esclusi
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Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (Art. 11 Direttiva (UE) 2004/18) — Testo vigente | Portale Normativo