Art. 11
Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
In vigore dal 31 mar 2004
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all', paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata.
Sezione 3
Appalti esclusi
Storico versioni
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