Art. 5
In vigore dal 29 apr 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. LUCHETTI
(1) GU n. C 238 del 26. 8. 1994, pag. 6.
(2) GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 146.
(3) GU n. C 102 del 24. 4. 1995, pag. 12.
(4) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).
(5) Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23).
(7) GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 19.
Storico versioni
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