Art. 3
In vigore dal 29 apr 1996
Le disposizioni adottate si applicano a decorrere dal 1° luglio 1998. Tuttavia gli Stati membri prescrivono che i mangimi composti commercializzati anteriormente al 1° luglio 1998 non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono restare in circolazione fino al 30 giugno 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:24:oj#art-3