Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 apr 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. LUCHETTI (1) GU n. C 238 del 26. 8. 1994, pag. 6. (2) GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 146. (3) GU n. C 102 del 24. 4. 1995, pag. 12. (4) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48). (5) Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23). (7) GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 19.
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