Art. 6

In vigore dal 19 mar 1996
1. Le tabelle per la trasmissione dei dati sono stabilite secondo la procedura prevista dall'. Le tabelle possono essere modificate con la medesima procedura. 2. Gli Stati membri trasmettono i risultati di cui al paragrafo 3, inclusi i dati considerati riservati ai sensi delle loro legislazioni o pratiche nazionali in materia di segreto statistico, conformemente alle disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (5). 3. Dopo avere riepilogato i dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione nel più breve tempo possibile e non oltre: a) quarantacinque giorni dopo la fine del mese di riferimento, i risultati mensili di cui all', paragrafo 1, lettera a); b) il mese di giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento: - i risultati annuali di cui all', paragrafo 1, lettera b); - la relazione di esecuzione di cui all', paragrafo 2; c) il mese di settembre dell'anno successivo a quello della data di riferimento, i risultati di cui all', punto 2 e all', paragrafo 1, lettera c). 4. La Commissione raccoglie i dati trasmessi dagli Stati membri e comunica loro il risultato complessivo.
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Art. 6 Direttiva (UE) 1996/16 — Testo vigente | Portale Normativo