Art. 2

Le indagini di cui all'articolo 1, punto 1, riguardano:

In vigore dal 19 mar 1996
1) le imprese o le aziende agricole che acquistano latte intero - e, se del caso, prodotti lattiero-caseari - direttamente presso le aziende agricole o presso le imprese di cui al punto 2, ai fini della loro trasformazione in prodotti lattiero-caseari; 2) le aziende che raccolgono latte o crema e li cedono interamente o in parte alle imprese di cui al punto 1, senza averli lavorati né trasformati. Gli Stati membri adottano le disposizioni atte ad evitare per quanto possibile inutili ripetizioni nella presentazione dei risultati.
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